Il libello

Il processo si apre con un atto scritto nel quale si espongono i fatti, si indica il capo di nullità — il caput nullitatis — e si chiede al tribunale di dichiararla. È l’atto che determina il perimetro dell’intero giudizio. Il preside può respingerlo nei casi previsti dal can. 1506; contro il rigetto è dato ricorso entro dieci giorni dalla notifica del decreto.

I capi di nullità

Quale tribunale

Il can. 1672 indica il luogo di celebrazione del matrimonio, quello di domicilio o quasi-domicilio di una delle parti e quello in cui deve raccogliersi la maggior parte delle prove.

La concordanza del dubbio

Ammesso il libello, il tribunale fissa la formula del dubbio: la domanda precisa cui la sentenza dovrà rispondere. Da quel momento l’istruttoria si svolge entro quei confini.

L’istruttoria

Comprende l’esame delle parti, l’audizione dei testimoni, l’acquisizione dei documenti e, nelle cause di incapacità consensuale, la perizia. Il Difensore del Vincolo interviene in ogni causa a sostegno della validità del matrimonio: non è controparte, ma organo del tribunale. Il Promotore di Giustizia interviene quando è in questione la regolarità del processo.

Conclusa l’istruttoria si procede alla pubblicazione degli atti: gli avvocati ne ricevono copia, mentre le parti possono prenderne visione ma non ottenerla.

La decisione e l’appello

La sentenza di primo grado, se affermativa e non impugnata entro quindici giorni dalla notifica, diviene esecutiva. In caso di impugnazione il tribunale di appello — che può essere la Rota Romana — la dichiara manifestamente infondata, e la sentenza diviene definitiva, oppure ammette la causa alla trattazione.

Delibazione ed effetti civili

Dinanzi alla Rota Romana

Il procedimento presenta alcune particolarità: il Difensore del Vincolo apre il grado con il proprio votum; la formula del dubbio è ricondotta all’interrogativo se consti della nullità del matrimonio nel caso concreto; l’istruttoria non è ripetuta per intero, ma mirata ai punti realmente controversi.

Il processo più breve dinanzi al Vescovo

La riforma del 2015 ha introdotto una via abbreviata, subordinata a due condizioni congiunte (can. 1683): che la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o con il consenso di entrambi, e che ricorrano circostanze che rendano manifesta la nullità. La trattazione si concentra in un’unica sessione. Fuori da queste ipotesi si segue il processo ordinario.

Il processo documentale

Quando un documento non contestabile prova l’esistenza di un impedimento dirimente o il difetto di forma canonica, e consta che non fu concessa dispensa, la nullità può essere dichiarata nelle forme del can. 1688.