Chi arriva a questa pagina cerca di solito una risposta a tre domande: se il proprio caso rientri fra quelli che la Chiesa considera di nullità, quale tribunale sia competente e che cosa accada poi nell’ordinamento civile. Qui sotto una risposta ordinata; ciascuna sezione rinvia a un approfondimento.

Non è un annullamento

Il linguaggio corrente parla di «annullamento del matrimonio», o di «annullamento alla Sacra Rota». L’espressione è imprecisa, e l’imprecisione non è soltanto terminologica.

Il divorzio scioglie un vincolo che è esistito e che era valido: i suoi effetti decorrono dalla sentenza in avanti. La dichiarazione di nullità accerta invece che quel vincolo non è mai validamente sorto, per un vizio già presente al momento della celebrazione; i suoi effetti retroagiscono. Non si tratta dunque di sciogliere un matrimonio, ma di accertare che ciò che appariva un matrimonio non lo era.

Da questa differenza discende tutto il resto, compreso l’equivoco più frequente fra chi si rivolge per la prima volta a un tribunale ecclesiastico: ciò che rileva nel processo non è quanto è accaduto durante la convivenza, ma quale fosse la condizione delle parti nel momento in cui prestarono il consenso. I fatti successivi contano solo in quanto rivelino quella condizione originaria.

I capi di nullità

Il diritto canonico non conosce una nullità generica. Occorre indicare uno o più capi determinati — l’incapacità di prestare un consenso valido, la simulazione, il dolo, l’errore, la violenza o il timore, la condizione, fra gli altri — e su quelli soltanto si svolgerà l’istruttoria.

I capi di nullità

Quale tribunale

La causa si introduce di regola dinanzi al tribunale ecclesiastico competente per il luogo di celebrazione del matrimonio, per il domicilio della parte convenuta, per quello della parte attrice o per il luogo in cui deve raccogliersi la maggior parte delle prove. Il Tribunale Apostolico della Rota Romana giudica ordinariamente in grado di appello e, in casi determinati, in prima istanza.

Il procedimento dopo la riforma del 2015

Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus ha ridisegnato il processo, affiancando a quello ordinario un procedimento più breve dinanzi al Vescovo, riservato ai casi in cui la domanda sia proposta da entrambi i coniugi e la nullità risulti da circostanze manifeste. La stampa lo ha divulgato come «annullamento breve»: la formula è fuorviante, perché la via breve è subordinata a condizioni stringenti e non costituisce l’ipotesi ordinaria.

Il procedimento

Gli effetti nell’ordinamento italiano

La sentenza ecclesiastica non produce di per sé effetti civili in Italia. Occorre un separato giudizio di delibazione dinanzi alla Corte d’Appello, che verifica la sussistenza di determinati requisiti e può negare il riconoscimento. È la fase in cui più frequentemente si vanifica il risultato ottenuto in sede canonica, ed è la ragione per cui le due competenze andrebbero tenute insieme fin dall’inizio.

Delibazione ed effetti civili

Il ruolo dell’avvocato

Non è una formalità. Il libello introduttivo determina i capi sui quali si svolgerà l’intera istruttoria, e un capo non dedotto non può essere accertato d’ufficio. La scelta compiuta all’inizio, spesso in una fase in cui la parte è emotivamente meno lucida, condiziona l’esito più di qualunque atto successivo.

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