È la fase in cui più spesso si perde ciò che si è ottenuto, e quella cui si arriva peggio preparati.

Il giudizio di delibazione

La sentenza ecclesiastica di nullità non produce automaticamente effetti nell’ordinamento italiano. Il riconoscimento passa per un separato giudizio di delibazione dinanzi alla Corte d’Appello, secondo quanto previsto dall’Accordo di revisione del Concordato del 1984.

È territorialmente competente la Corte d’Appello nel cui distretto si trova il Comune presso il quale il matrimonio concordatario è stato trascritto. Non, come si legge talvolta, quella del luogo di celebrazione: i due criteri coincidono soltanto quando celebrazione e trascrizione avvengono nello stesso Comune.

Che cosa la Corte verifica, e che cosa non può verificare

La Corte non riesamina il merito della causa canonica. Non può svolgere una propria istruttoria sul capo di nullità, né rivalutare le prove raccolte dinanzi al tribunale ecclesiastico. Verifica che il giudice ecclesiastico fosse competente, che nel procedimento sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano, e che il riconoscimento non contrasti con l’ordine pubblico.

Violazione del diritto di difesa e contrarietà all’ordine pubblico sono, nella pratica, i due motivi che ostano al riconoscimento.

La convivenza coniugale protratta

Le Sezioni Unite del 17 luglio 2014, nn. 16379 e 16380, hanno individuato nella convivenza «come coniugi» protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione una situazione di ordine pubblico ostativa alla delibazione: una comunione di vita consolidata dà luogo a un rapporto familiare che l’ordinamento interno tutela indipendentemente dalla validità originaria del vincolo.

L’evoluzione successiva

Quel principio non è più applicato in termini assoluti. A partire da Cass. n. 17910 del 2022 e n. 149 del 2023, la Prima Sezione distingue secondo la natura del vizio genetico accertato. Se il vizio rileva soltanto per il diritto canonico, la convivenza protratta ne impedisce il riconoscimento. Se invece corrisponde a una causa di invalidità nota anche all’ordinamento italiano — segnatamente l’incapacità di intendere e di volere dell’art. 120 c.c., cui viene ricondotta l’incapacità consensuale del can. 1095, nn. 2 e 3 — la sentenza è delibabile a prescindere dalla durata della convivenza.

Cass. 27 maggio 2024 ha precisato che occorre guardare al vizio in concreto accertato nella sentenza ecclesiastica e non al suo nomen iuris, e che la convivenza va valutata per le caratteristiche che rilevano nell’ordinamento italiano, non in quello canonico. Cass., Sez. I, ord. 28 gennaio 2025, n. 1999, ha confermato l’indirizzo: non tutte le sentenze per vizio genetico sono precluse dalla convivenza ultratriennale, ma soltanto quelle che non rilevano per l’ordinamento interno.

Il discrimine passa dunque fra un’incapacità assimilabile a uno stato patologico incidente sulla formazione della volontà, che resta delibabile, e la mera immaturità o deficienza caratteriale, che incontra l’ostacolo dell’ordine pubblico. Il contrasto interno alla giurisprudenza di legittimità non può dirsi composto, e un nuovo intervento delle Sezioni Unite non è da escludere.

Un punto processuale che decide molte cause

La convivenza ultratriennale non è rilevabile d’ufficio dal giudice: costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto, che la parte convenuta ha l’onere di proporre a pena di decadenza nella comparsa di costituzione. Non eccepita in quel momento, non può essere fatta valere in seguito.

La conseguenza pratica

L’esito del giudizio civile può dipendere da elementi — la durata della convivenza, il momento della separazione e soprattutto il modo in cui il capo di nullità è stato dedotto e accertato — che nel processo canonico erano marginali. Chi imposta la causa canonica senza tenerne conto rischia di ottenere una sentenza inefficace in Italia.

I capi di nullità

Diritto civile

La nullità matrimoniale