Il consenso fa il matrimonio. Ogni capo di nullità è, in ultima analisi, un modo in cui quel consenso può mancare, essere viziato o avere per oggetto qualcosa di diverso dal matrimonio.

Quello che segue è un elenco meramente esemplificativo. Non esaurisce i capi previsti dal Codice e non va letto come un catalogo entro cui far rientrare il proprio caso: sono qui esposte le figure che ricorrono con maggiore frequenza. La qualificazione della fattispecie concreta — quale capo dedurre, e se più d’uno — è una valutazione che si compie sui fatti, ed è la scelta che più condiziona l’esito della causa.

Incapacità consensuale (can. 1095)

È il capo più frequente e articolato. Il canone distingue tre ipotesi: il difetto di sufficiente uso di ragione; il grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente; l’incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica.

Le ultime due ipotesi non richiedono una patologia psichiatrica conclamata: richiedono che sia provata, al momento delle nozze, una condizione tale da impedire la formazione di un giudizio maturo sul vincolo o l’assunzione degli obblighi che ne discendono. È su questo terreno che si gioca la maggior parte delle cause, e la perizia d’ufficio vi assume rilievo decisivo.

Il procedimento

Simulazione (can. 1101)

Si ha quando una o entrambe le parti, con atto positivo di volontà, escludono il matrimonio stesso o un suo elemento o proprietà essenziale: l’indissolubilità, la fedeltà, l’ordinazione al bene dei coniugi e alla procreazione, la dignità sacramentale. Non basta un’intenzione generica o un’opinione: occorre una volontà attuale, contraria, dimostrabile.

Dolo (can. 1098)

Il matrimonio è invalido se contratto per effetto di un inganno, perpetrato per ottenere il consenso, circa una qualità dell’altra parte che per sua natura possa perturbare gravemente la comunità di vita coniugale.

Errore (can. 1097)

Il canone distingue due ipotesi che non vanno confuse.

L’errore sulla persona — il § 1 — rende invalido il matrimonio senz’altro: si è prestato il consenso a un soggetto diverso da quello che si riteneva.

L’errore sulla qualità della persona — il § 2 — segue invece la regola opposta: non rende invalido il matrimonio nemmeno quando ha dato causa al contratto, a meno che quella qualità sia stata direttamente e principalmente intesa. Il discrimine sta tutto lì: non basta che la qualità abbia determinato la scelta, occorre che la volontà si sia diretta a essa prima ancora che alla persona. È la ragione per cui il capo, in apparenza ampio, ha nella pratica confini stretti — e per cui va tenuto distinto dal dolo, che opera quando la qualità è stata taciuta o alterata con inganno.

Distinto è l’errore determinante circa l’unità, l’indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio, che il can. 1099 considera rilevante quando abbia determinato la volontà.

Violenza e timore, condizione

Rileva il matrimonio contratto per violenza o per timore grave incusso dall’esterno, tale che per liberarsene si sia costretti a scegliere le nozze; il matrimonio contratto sotto condizione.

Impedimenti e difetto di forma

Accanto ai vizi del consenso operano gli impedimenti dirimenti e il difetto della forma canonica prescritta. Sono ipotesi meno frequenti nella pratica ma di accertamento più lineare.

La nullità matrimoniale